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Documento di valutazione rischi (DVR)
/in News /da Valeria PiciccoLa valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro è un processo dinamico che consente alle aziende di prevenire tempestivamente tali rischi, allineandosi a quello che rappresenta l’approccio europeo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie cosiddette professionali. Le differenti strutture e caratteristiche organizzative e ambientali dei luoghi di lavoro (così come delle scuole) rappresentano altrettanti differenti rischi, i quali vanno attentamente valutati e trascritti nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) come disposto dal Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza. La valutazione dei rischi è regolamentata dal D.Lgs. 81/2008, che la definisce un obbligo del datore di lavoro, il quale deve anche assicurare un periodico e costante aggiornamento del DVR per non incorrere in salate sanzioni. Dal 1 giugno 2013 le aziende fino a 10 dipendenti (e in casi specifici fino a 50 dipendenti) hanno l’obbligo di redigere il DVR con le procedure standardizzate definite dal Decreto Interministeriale 30 novembre 2012.
Requisiti minimi ed etichettatura dei DPI
/in News /da Valeria PiciccoUn dispositivo di protezione individuale non può essere carente su alcune delle seguenti caratteristiche strutturali: comfort, ergonomia, innocuità e solidità, e tutti devono rispondere perfettamente agli stress test e rientrare negli standard previsti dalla normativa europea in fatto di collaudo delle strumentazioni da lavoro. In Italia questo controllo di conformità alla legislazione europea è in carico al Ministero del Lavoro e a quello dello Sviluppo Economico che operano con i rispettivi organi ispettivi.
Anche l’etichettatura relativa a tali dispositivi deve essere completa e deve contenere queste informazioni:
Inoltre, tutti i DPI devono essere accompagnati dalla nota informativa d’uso: nella nota, fra l’altro, devono essere presenti le istruzioni per il deposito dello strumento, quelle relative al modo d’uso, alla pulizia e manutenzione dello stesso, nonché la data di scadenza.
Le categorie dei Dispositivi Protezione Individuale
/in News /da Valeria PiciccoI DPI sono suddivisi in tre grandi categorie, prima, seconda o terza:
Prima Categoria:
Sono quei dispositivi pensati per proteggere i lavoratori che svolgono mansioni dal rischio minimo, tant’è che è facoltà del lavoratore stesso definire il livello di protezione necessario. Esempio tipico può riguardare la scelta dei guanti da lavoro piuttosto che da giardinaggio. Le attrezzature assegnate a questa categoria devono essere corredate di una semplice dichiarazione di conformità da parte del produttore e siglate con una marcatura CE.
Seconda Categoria
Fanno parte di questa categoria tutti quei dispositivi di protezione individuale che non appartengono né alla prima né alla terza categoria. Per tale categoria è previsto che il fabbricante sottoponga a verifica, all’Organismo Notificato, una copia conforme all’originale del DPI prodotto: sarà quindi tale Organismo a rilasciare un attestato di certificazione CE con il quale, a sua volta, il produttore marchierà lo strumento e completerà la dotazione con la relativa nota informativa d’uso.
Terza Categoria
I DPI appartenenti a questa categoria sono anche noti come salvavita: infatti sono strumenti atti a proteggere da rischi mortali, dove per tali si intendono anche le conseguenze sul lungo termine che un’esposizione a siffatti pericoli può avere. Ad es: l’esposizione all’amianto, di per sé, nella giornata lavorativa, non porta ad alcun problema ma, sul lungo termine, ha avuto e d ha conseguenze nefaste. Fra tali dispositivi rientrano tutti quelli pensati e costruiti per proteggere le vie respiratorie (FFPP 1, 2 o 3) e quelli anticaduta. Per tali strumenti il produttore, oltre a dover far sì che il dispositivo superi la verifica di cui alla seconda categoria, deve anche adottare un sistema di controllo qualità che certifichi e consenta un monitoraggio del prodotto stesso: quindi nella marcatura dello strumento, accanto alla sigla CE, sarà presente il codice identificativo del sistema qualità stesso, per esempio: CE 0075.
Tutti in ferie :)
/in News /da Valeria PiciccoLa brixia srl rimarrà chiusa per ferie dal 14 al 21 Agosto.
Auguriamo a tutti voi buone vacanze!
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
/in News /da Valeria PiciccoPer dispositivi di protezione individuale, DPI, si intendono tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate ad essere indossate o comunque portate appresso dal lavoratore al fine di proteggerlo dai rischi che le mansioni svolte dalla sua attività comportano. Tutto ciò è disciplinato dalla “Normativa sulla sicurezza sul lavoro”, il D. Lgs. 81/08, che all’art. 74 comma 1, stabilisce: “si intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”
DPI, quando vanno usati
Lo stesso decreto all’ articolo 75, specifica che “I Dpi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misura, metodi o procedimenti di rioorganizzazione del lavoro”. L’adozione dei DPI è quindi subordinata alla preventiva valutazione dei rischi e all’accertata impossibilità di adottare misure congrue: è poi obbligo del datore di lavoro scegliere quelli da lui ritenuti più opportuni e adatti alla tutela e salute popria e dei suoi collaboratori.
News agosto
/in News /da adminPer tutto il mese di agosto questo esercizio resterà chiuso nel pomeriggio.
Buone Vacanze a tutti Voi!
Brixia srl