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Redazione DVR – parte seconda

Per riuscire a compilare correttamente un documento di valutazione dei rischi è necessario avere una completa conoscenza della normativa sulla sicurezza sul lavoro e soprattutto conoscere quanto previsto per la redazione del DVR dalla normativa:

Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Inoltre tale documento va necessariamente aggiornato ogni qual volta sul luogo di lavoro avviene una modifica che potrebbe in qualunque modo generare situazioni di rischio. La redazione del DVR deve avvenire con la collaborazione dell’RSPP e del medico competente che per legge hanno l’obbligo di prenderne conoscenza e approvarlo.