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Ringraziamenti “Fiera della Candelora 2017”

Gentili clienti, si è conclusa da poco la “Fiera della Candelora” a Martano e vorremmo ringraziarvi per aver visitato il nostro stand. La partecipazione che abbiamo riscontrato ci rende orgogliosi del lavoro svolto. Siamo lieti che abbiate mostrato grande interesse non solo per i nostri prodotti, ma anche per la consulenza a voi offerta: da anni lavoriamo per dare ai nostri clienti non solo “un” prodotto ma anche la “nostra esperienza” su quel prodotto!

Cogliamo l’occasione per rinnovarvi l’invito a visitare la nostra azienda a Calimera, in Via Volta, n. 18.

Vi aspettiamo numerosi!

Brixia S.r.l.

Antinfortunistica

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Brixia in fiera

Siamo lieti di comunicarvi che anche quest’anno saremo presenti all’edizione 2017 della “FIERA DELLA CANDELORA” che si terrà in Martano dal 03/02/2017 al 05/02/2017.

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Redazione DVR

Scrivere un Documento di valutazione dei rischi è un passaggio delicato da cui dipende tutta la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro. In base a quanto stabilito dal Testo Unico sulla sicurezza, ogni datore di lavoro ha l’obbligo di redigere periodicamente il DVR dove annotare correttamente eventuali fattori di rischio per i propri dipendenti. Una parte del DVR deve essere dedicata alla descrizione delle misure di protezione messe in atto per rischi in azienda per tutelare la salute dei lavoratori. Un DVR non correttamente compilato comporta pesanti sanzioni in caso di controlli da parte degli enti preposti: per questo motivo, e per garantire la massima sicurezza della propria impresa, è consigliabile affidarsi a tecnici che si possano occupare della compilazione di un DVR completo.

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Documento di valutazione rischi (DVR)

La valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro è un processo dinamico che consente alle aziende di prevenire tempestivamente tali rischi, allineandosi a quello che rappresenta l’approccio europeo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie cosiddette professionali. Le differenti strutture e caratteristiche organizzative e ambientali dei luoghi di lavoro (così come delle scuole) rappresentano altrettanti differenti rischi, i quali vanno attentamente valutati e trascritti nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) come disposto dal Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza. La valutazione dei rischi è regolamentata dal D.Lgs. 81/2008, che la definisce un obbligo del datore di lavoro, il quale deve anche assicurare un periodico e costante aggiornamento del DVR per non incorrere in salate sanzioni. Dal 1 giugno 2013 le aziende fino a 10 dipendenti (e in casi specifici fino a 50 dipendenti) hanno l’obbligo di redigere il DVR con le procedure standardizzate definite dal Decreto Interministeriale 30 novembre 2012.

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Requisiti minimi ed etichettatura dei DPI

Un dispositivo di protezione individuale non può essere carente su alcune delle seguenti caratteristiche strutturali: comfort, ergonomia, innocuità e solidità, e tutti devono rispondere perfettamente agli stress test e rientrare negli standard previsti dalla normativa europea in fatto di collaudo delle strumentazioni da lavoro. In Italia questo controllo di conformità alla legislazione europea è in carico al Ministero del Lavoro e a quello dello Sviluppo Economico che operano con i rispettivi organi ispettivi.

Anche l’etichettatura relativa a tali dispositivi deve essere completa e deve contenere queste informazioni:

  • nome del produttore
  • codice prodotto
  • certificazione (marchio CE)
  • classe di protezione
  • norma EN di riferimento

Inoltre, tutti i DPI devono essere accompagnati dalla nota informativa d’uso: nella nota, fra l’altro, devono essere presenti le istruzioni per il deposito dello strumento, quelle relative al modo d’uso, alla pulizia e manutenzione dello stesso, nonché la data di scadenza.

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Le categorie dei Dispositivi Protezione Individuale

I DPI sono suddivisi in tre grandi categorie, prima, seconda o terza:
Prima Categoria:
Sono quei dispositivi pensati per proteggere i lavoratori che svolgono mansioni dal rischio minimo, tant’è che è facoltà del lavoratore stesso definire il livello di protezione necessario. Esempio tipico può riguardare la scelta dei guanti da lavoro piuttosto che da giardinaggio. Le attrezzature assegnate a questa categoria devono essere corredate di una semplice dichiarazione di conformità da parte del produttore e siglate con una marcatura CE.

Seconda Categoria
Fanno parte di questa categoria tutti quei dispositivi di protezione individuale che non appartengono né alla prima né alla terza categoria. Per tale categoria è previsto che il fabbricante sottoponga a verifica, all’Organismo Notificato, una copia conforme all’originale del DPI prodotto: sarà quindi tale Organismo a rilasciare un attestato di certificazione CE con il quale, a sua volta, il produttore marchierà lo strumento e completerà la dotazione con la relativa nota informativa d’uso.

Terza Categoria
I DPI appartenenti a questa categoria sono anche noti come salvavita: infatti sono strumenti atti a proteggere da rischi mortali, dove per tali si intendono anche le conseguenze sul lungo termine che un’esposizione a siffatti pericoli può avere. Ad es: l’esposizione all’amianto, di per sé, nella giornata lavorativa, non porta ad alcun problema ma, sul lungo termine, ha avuto e d ha conseguenze nefaste. Fra tali dispositivi rientrano tutti quelli pensati e costruiti per proteggere le vie respiratorie (FFPP 1, 2 o 3) e quelli anticaduta. Per tali strumenti il produttore, oltre a dover far sì che il dispositivo superi la verifica di cui alla seconda categoria, deve anche adottare un sistema di controllo qualità che certifichi e consenta un monitoraggio del prodotto stesso: quindi nella marcatura dello strumento, accanto alla sigla CE, sarà presente il codice identificativo del sistema qualità stesso, per esempio: CE 0075.

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Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Per dispositivi di protezione individuale, DPI, si intendono tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate ad essere indossate o comunque portate appresso dal lavoratore al fine di proteggerlo dai rischi che le mansioni svolte dalla sua attività comportano. Tutto ciò è disciplinato dalla “Normativa sulla sicurezza sul lavoro”, il D. Lgs. 81/08, che all’art. 74 comma 1, stabilisce: “si intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”

DPI, quando vanno usati

Lo stesso decreto all’ articolo 75, specifica che “I Dpi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misura, metodi o procedimenti di rioorganizzazione del lavoro”. L’adozione dei DPI è quindi subordinata alla preventiva valutazione dei rischi e all’accertata impossibilità di adottare misure congrue: è poi obbligo del datore di lavoro scegliere quelli da lui ritenuti più opportuni e adatti alla tutela e salute popria  e dei suoi collaboratori.

Buone-vacanze

News agosto

Per tutto il mese di agosto questo esercizio resterà chiuso nel pomeriggio.

Buone Vacanze a tutti Voi!

Brixia srl